
Sei un medico ospedaliero? In questo articolo troverai tutto quello che devi sapere per adeguarti alle nuove richieste della “Legge Gelli” in materia di assicurazione colpa grave obbligatoria
Dopo un lungo travaglio,
varie revisioni a più mani, governi saltati e non poche polemiche, la legge 24 del 2017 – Legge Gelli – è stata finalmente approvata.
Adesso a distanza di oltre un anno,
possiamo cominciare a fare le prime valutazioni senza troppa cautela.
Che cosa cambia per i medici ospedalieri?
Come dovranno essere le assicurazioni di colpa grave per essere adeguate alle nuove richieste?
In questa INFOGRAFICA vediamo di chiarire tutti i dubbi.
Cerchiamo di fare chiarezza punto-punto sui nuovi requisiti:
1. Via libera all’obbligo assicurativo PER TUTTI
La prima grande novità introdotta dalla “Legge Gelli” riguarda l’obbligo assicurativo, che adesso riguarda TUTTI:
strutture sanitarie (sia pubbliche che private), medici liberi professionisti, e per la prima volta, medici dipendenti ASL (medici ospedalieri).
La legge chiarisce subito un punto nodoso sulla questione colpa lieve / colpa grave per i dipendenti ASL:
i medici ospedalieri sono tenuti a stipulare adeguata assicurazione professionale per la sola COLPA GRAVE, purchè rispetti una serie di paletti.
Eccoli nel dettaglio:
2. Massimale che preferisci
Non c’è nessuna prescrizione specifica che riguarda il massimale di copertura, ma anche qui viene introdotta una grossa novità.
Con la vecchia legge Balduzzi non c’era un limite al risarcimento del danno nè tantomeno all’azione di rivalsa dell’ASL nei confronti del medico.
In pratica se il giudice condannava l’ospedale a pagare una cifra astronomica (come spesso è successo), il medico in caso di colpa grave ne rispondeva per intero.
Proprio per questo motivo consigliavo a tutti i miei clienti di scegliere un massimale più alto possibile, anche di 5.000.000€ per avere una copertura di prima classe.
Adesso invece la legge Gelli ha fissato per i medici ospedalieri, un tetto massimo alla rivalsa pari a 3 volte il reddito annuo lordo.
Questo vuol dire che non ci saranno più azioni di rivalsa della corte dei conti per importi milionari e quindi la scelta del massimale diventa una preferenza personale.
In linea teorica un massimale di 1.000.000€ garantirebbe già una grande copertura per il medico dipendente ASL,
ma c’è da dire che con pochi spiccioli è possibile raddoppiare o quintuplicare i valori.
Valuta pure con serenità anche in base al tuo budget.
3. Retroattività / Postuma 10 anni
In questo caso la legge Gelli si va ad intersecare con un altra legge, la 124 del 2017 chiamata comunemente la “Legge sulla concorrenza”.
Il risultato è un preciso schema che va rispettato per essere in regola con le nuove richieste.
Che cosa vuol dire retroattività e postuma 10 anni?
Per farla semplice l’assicurazione colpa grave medici ospedalieri deve prevedere una copertura anche per i fatti successi nei 10 anni precedenti alla stipula del contratto.
Questo permette di tutelare il medico da eventuali richieste danni non ancora prescritte.
Oltre a questo l’assicurazione deve prevedere l’opzione per essere prorogata per altri 10 anni al momento del pensionamento.
Il motivo è lo stesso: potrebbero arrivare richieste danni relative agli anni precedenti e senza questa formula l’assicurazione non sarebbe valida.
4. Garanzia eredi non disdettabile
Purtroppo può capitare che un medico cessi l’attività professionale a causa di una morte prematura. In quel caso gli eredi rispondono in tutto e per tutto di ogni richiesta danni fino alla prescrizione.
La legge Gelli per una tutela del medico e quindi del paziente finale, richiede che la compagnia di assicurazione concenda una Garanzia postuma a favore degli eredi, senza facoltà di revoca o disdetta.
5. Rivalsa Corte dei Conti per responsabilità Amministrativa
In caso di responsabilità professionale di un medico dipendente ASL, l’organismo giudiziario di competenza è la corte dei conti.
E’ soltanto il giudice della corte dei conti che può dichiarare un medico colpevole di “colpa grave” e quindi condannarlo a risarcire i danni causati all’ospedale e quindi alle casse dello stato (danno erariale).
Dunque è fondamentale che l’assicurazione per colpa grave preveda la copertura della Rivalsa della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, così come formulato nella Legge Gelli.
6. Surroga della compagnia di assicurazione dell’ospedale
Sebbene molti ospedali non siano assicurati, tra cui quelli della Regione Toscana, facciamo finta del contrario a scopi didattici (per capire il concetto).
Se un medico dipendente SSN provoca un danno e l’ospedale è regolarmente assicurato, sarà l’impresa di assicurazioni che in prima battuta risarcirà il danno.
Poi se il giudice della corte dei conti lo giudicherà colpevole per colpa grave, allora dovrà rimborsare quanto già versato dalla compagnia di assicurazioni.
Questa eventualità si chiama surroga in gergo tecnico e visto che la legge Gelli la prevede, allora anche le assicurazioni devono averla compresa nella copertura.
Tutto qui quello che c’è da sapere?
Complimenti per essere arrivato fino in fondo nella lettura di questo articolo!
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Salve
vorrei sapere perchè l’art. 7 della Legge Gelli qui richiamata (unica tuttora in vigore) parla con estrema chiarezza dell’obbligo di stipula di polizza per colpa grave (solo colpa grave) per tutti i medici ” …che operano in struttura sanitaria, pubblica o privata, con qualunque tipo di rapporto, anche libero-professionale..” proprio perchè la legge obbliga la struttura sanitaria a stipulare una polizza per danno contro terzi commesso da qualunque medico che operi a qualunque titolo in predetta struttura (su pazienti della struttura e non propri), eccezion fatta per la colpa grave, appunto, nel qual caso (unico, ora) può agire in rivalsa contro lo stesso medico, ed è difficilissimo trovare chiunque che proponga polizza solo per colpa grave a medici suddetti, se non sono dipendenti o convenzionati con struttura ospedaliera. Curioso, no?
Come mai l’imposizione della legge Gelli non viene rispettata dalle compagnie?
Grazie
Gentile Francesco,
per rispondere alla sua domanda dobbiamo chiarire un aspetto importante, ovvero: Chi ha il rapporto contrattuale con il paziente? Da questo deriva non tanto la lettura critica della Legge Gelli, quanto piuttosto la giusta analisi del rischio professionale, che è il primo passo per assicurarsi correttamente. Se parliamo di attività svolta per una struttura privata, ci possono essere due ipotesi. Caso primo il Medico non si sceglie i pazienti, ma svolge la sua professione esclusivamente sulla clientela della clinica. Diverso è il caso del Medico che visita privatamente il paziente, e poi si avvale della clinica privata ad esempio per operare. Nel primo caso abbiamo una responsabilità extra-contrattuale e quindi è corretto tutelarsi per la sola Colpa Grave, nel secondo caso invece abbiamo un rapporto contrattuale con il paziente quindi il rischio va inquadrato come libera professione. Quindi per farla breve la ratio non gira intorno soltanto al tipo di contratto lavorativo (p.iva, dipendente o convenzionato), quanto al tipo di rapporto contrattuale con i pazienti stessi. Detto questo esistono ottime assicurazioni di Colpa Grave anche al di fuori del perimetro ospedaliero, proprio per chi lavora nelle strutture private. Per prima cosa c’è da inquadrare bene il rischio, poi le soluzioni assicurative si trovano, perfettamente (o quasi) in linea con le richieste della Legge Gelli. Se vuole mi può contattare in privato tramite la pagina Contatti.
Buongiorno,
Vorrei sapere se l’obbligo all’assicurazione colpa grave vale anche per il medico libero professionista che lavora in poliambulatori (e non in struttura ospedaliera).
Dopo di ché, oltre alla legge, vorrei sapere se sarebbe comunque opportuno o meno…
Grazie mille
L’obbligo per i liberi professionisti c’è dal 2012, ma al di là di questo è davvero molto rischioso lavorare senza assicurazione!